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Approfondimento tecnico in materia di tachigrafo intelligente

 A partire dal 15 giugno 2019 tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate dovranno essere dotati di tachigrafo intelligente.

Queste le disposizioni introdotte dal Regolamento della Comunità Europea 28.02.2018, n. 2018/502/UE pubblicato nella G.U.U.E.  28 marzo 2018, n. L 85 che ha modificato il Regolamento di esecuzione (UE) 18 marzo 2016, n. 2016/799 che applica il Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

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Il Regolamento (UE) 04/02/2014, n. 165/2014 pubblicato nella G.U.U.E. 28 febbraio 2014, n. L 60, ha introdotto i “tachigrafi intelligenti” ovvero i tachigrafi digitali di seconda generazione che prevedono:

1)  una connessione al sistema globale di navigazione satellitare (global navigation satellite system GNSS) che consente di registrare la posizione del veicolo nei seguenti punti ovvero nel punto ad essi maggiormente prossimo in cui sia disponibile il segnale satellitare (Art. 8 par. 1):

– il luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero;

– il luogo raggiunto ogni tre ore di periodo complessivo di guida;

– il luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero.

Riguardo alla connessione del tachigrafo a un servizio di posizionamento basato su un sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1 dell’art. 8, si fa uso unicamente delle connessioni ai servizi che gestiscono un servizio di posizionamento a titolo gratuito. Nel tachigrafo non sono archiviati permanentemente altri dati oltre a quelli espressi, ove possibile, in coordinate geografiche, per la determinazione dei luoghi di cui al paragrafo 1. I dati sulla posizione che devono essere temporaneamente memorizzati per consentire la registrazione automatica dei punti di cui al paragrafo 1 o per dare impulso al sensore di movimento non sono accessibili ad alcun utente e sono automaticamente cancellati non appena cessano di essere necessari alle suddette operazioni (Art. 8 par. 2).

2) una comunicazione remota ai fini di una diagnosi precoce di eventuale manomissione o uso improprio.

Al fine di agevolare i controlli su strada mirati da parte delle autorità di controllo competenti, i tachigrafi intelligenti possono comunicare con tali autorità mentre il veicolo è in movimento (Art. 9 par. 1).

La comunicazione con il tachigrafo intelligente è stabilita soltanto qualora richiesto dalle apparecchiature delle autorità di controllo. La comunicazione è protetta per assicurare l’integrità dei dati e l’autenticazione dell’apparecchio di registrazione e controllo. L’accesso ai dati comunicati è limitato alle autorità di controllo competenti autorizzate ad accertare le violazioni del Regolamento (CE) n. 561/2006 e del Regolamento (UE) 165/2014 e alle officine nella misura necessaria alla verifica del corretto funzionamento del tachigrafo (Art. 9 par. 3).

I dati scambiati durante la comunicazione sono limitati ai dati necessari ai fini dei controlli su strada mirati dei veicoli muniti di un tachigrafo potenzialmente manomesso o usato impropriamente. Tali dati si riferiscono alle seguenti anomalie o dati registrati dal tachigrafo (Art. 9 paragrafo 4):

–  il più recente tentativo di violazione della sicurezza,

–  la più lunga interruzione dell’alimentazione di energia,

–  guasto del sensore,

–  errore dei dati di movimento,

–  dati contrastanti sul movimento del veicolo,

–  guida in assenza di una carta valida,

–  inserimento della carta durante la guida,

–  dati relativi alla regolazione dell’ora,

–  dati relativi alla calibratura, comprese le date delle due calibrature più recenti,

–  numero d’immatricolazione del veicolo,

–  velocità registrata dal tachigrafo.

I dati scambiati vengono utilizzati ai soli fini della verifica della conformità al Regolamento. Non sono trasmessi a entità diverse dalle autorità che controllano i periodi di guida e di riposo e da organi giudiziari, nel contesto di un procedimento giudiziario in corso (Art. 9 paragrafo 5).

I dati possono essere memorizzati unicamente dalle autorità di controllo per la durata di un controllo su strada e vengono eliminati al più tardi tre ore dopo la loro trasmissione a meno che non indichino un’eventuale manomissione o un eventuale uso improprio del tachigrafo. Se nel corso della fase successiva del controllo su strada la manomissione o l’uso improprio non sono confermati, i dati trasmessi sono eliminati (Art. 9 par. 6).

Le imprese di trasporto che utilizzano il veicolo sono tenute a informare i conducenti della possibilità di una comunicazione remota a fini di diagnosi precoce di eventuale manomissione o uso improprio dei tachigrafi (Art. 9 par. 7).

Il paragrafo 8 dell’art. 9 precisa comunque che la comunicazione remota a fini di diagnosi precoce del tipo descritto nell’art. 9 del Regolamento UE 165/2014 non può in alcun caso determinare l’automatica applicazione di ammende o penali per il conducente o l’impresa di trasporto. L’autorità di controllo competente, in base ai dati scambiati, può decidere di effettuare un controllo sul veicolo e sul tachigrafo. L’esito della comunicazione remota non preclude l’effettuazione di controlli casuali su strada da parte delle autorità competenti, sulla base del sistema di classificazione del rischio introdotto dall’articolo 9 della Direttiva 2006/22/CE.

 3)  Un’interfaccia facoltativa con i sistemi di trasporto intelligente.

I tachigrafi intelligenti possono essere muniti di interfacce standardizzate che consentono di usare i dati registrati o generati dal tachigrafo nel modo funzionamento, mediante un dispositivo esterno, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni (Art. 10):

  1. a) l’interfaccia non pregiudica l’autenticità e l’integrità dei dati del tachigrafo;
  2. b) l’interfaccia è conforme alle norme dettagliate (di cui all’articolo 11 del Regolamento (UE) 165/2014) – adottate dalla Commissione al fine di assicurare che i tachigrafi intelligenti rispondano ai principi e ai requisiti stabiliti nel regolamento;
  3. c) il dispositivo esterno connesso all’interfaccia ha accesso ai dati personali, inclusi i dati relativi alla geo-localizzazione, solo previo consenso documentabile del conducente cui i dati si riferiscono.

Il Regolamento (UE) 502/2018 ha altresì modificato l’allegato IC del Regolamento (UE) 2016/799 – che definisce i requisiti per la costruzione, il collaudo, il montaggio ed il controllo dei tachigrafi intelligenti – nella parte relativa alla definizione ed al metodo di calcolo delle 3 ore di guida per la geo-localizzazione del veicolo.

Se infatti, nella versione originaria dell’allegato IC al Regolamento (UE) 2016/799 la  posizione del veicolo doveva essere rilevata dopo un “periodo di guida continuo” di 3 ore – circostanza questa che non si verificherebbe laddove l’interruzione di 45 minuti avvenisse prima delle 3 ore stesse –  il Regolamento (UE) 502/2018  ha invece chiarito che la posizione deve essere rilevata a ogni multiplo di 3 ore del “periodo di guida cumulativo” che non viene mai resettato.

Dunque la posizione del veicolo viene registrata ogni 3 ore di movimento del veicolo, in qualsiasi modo effettuate.

  1. d) è aggiunta una nuova definizione fff) relativa al: “periodo di guida cumulativo”, con il quale si fa riferimento ad “un valore che rappresenta il totale cumulativo dei minuti di guida di un certo veicolo.

Il valore del periodo di guida cumulativo è un conteggio cumulativo di tutti i minuti considerati DI GUIDA dalla funzione di verifica delle attività di guida dell’apparecchio di controllo ed è utilizzato solo per attivare la memorizzazione della posizione del veicolo ogni volta che viene raggiunto un multiplo di tre ore cumulative di guida. Il conteggio cumulativo è avviato all’attivazione dell’apparecchio di controllo e non è influenzato da altre condizioni, come le condizioni «escluso dal campo di applicazione» o «attraversamento mediante traghetto/treno” Il periodo di guida cumulativo non è destinato ad essere visualizzato, stampato o scaricato;”;

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In conclusione, dal 15 giugno 2019 tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci a cui si applica il Regolamento (CE) n. 561/2006 –  per i quali è previsto l’obbligo del tachigrafo –  dovranno essere dotati del nuovo “Tachigrafo Intelligente”.

Dopo 15 anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un “Tachigrafo Intelligente” i veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal relativo Stato di immatricolazione sono muniti di un siffatto tachigrafo (Art. 3 paragrafo 4 Regolamento (UE) 165/2014).

Sempre a partire dalla stessa data (15.06.2019) potranno essere rilasciate solo Carte Tachigrafiche “intelligenti” (nuova generazione) dotate di caratteristiche tecnologiche diverse dalla generazione precedente ma che saranno comunque compatibili con tutte le generazioni di tachigrafo attualmente in uso.

Le carte di generazione precedente, saranno interoperabili con i tachigrafi intelligenti e non necessitano di essere sostituite fino a scadenza.

Fanno eccezione le sole Carte Officina che, per operare sui tachigrafi intelligenti, dovranno essere di nuova generazione.

La Carta Tachigrafica intelligente, rispetto all’attuale in circolazione, presenta le seguenti caratteristiche:

  • Layout grafico variato nella sola parte front della carta, con indicazione del codice distintivo “G2” (seconda generazione);
  • La Carta del conducente non richiederà più l’acquisizione in stampa del campo firma;
  • La durata della Carta di controllo è ridotta da 5 a 2 anni;
  • Tutte le tipologie di Carte adottano nuovi standard di sicurezza, ma rimangono pienamente compatibili con il Tachigrafo Digitale (prima generazione).

A partire dal 17 giugno 2019 le istanze per le carte di nuova generazione potranno essere regolarmente presentate alla Camera di Commercio competente per territorio utilizzando la consueta modulistica.

Il tachigrafo intelligente rappresenta l’innovazione più importante per il passaggio dall’analogico al digitale, perché introduce funzioni rivoluzionarie per aziende e autisti volte a contrastare le manomissioni, aumentare i controlli e migliorare l’utilizzo degli strumenti di rilevazione dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo del personale conducente e non solo.

 

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