“Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del conducente per il reato di omicidio colposo in danno della persona trasportata priva di cintura di sicurezza). (Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE BRINDISI, 20/06/2019)”.
Cass. pen. Sez. IV Sent., 10/11/2020, n. 32877 (rv. 280162-01)
Reato: art. 589 bis c.p., comma 1.
Condotta illecita: Tizio imputato di aver cagionato, per colpa da imprudenza negligenza e imperizia e violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 141 e 142, art. 186, comma 2, lett. b e c), la morte di Caio. In particolare, secondo la contestazione, l’imputato, si poneva alla guida della Mini Cooper tg (OMISSIS) in stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di alcolici (0.88), in orario notturno, giunto in prossimità di un’intersezione affrontava la curva destrorsa alla velocità di 56 Kmh e comunque superiore al limite previsto e non adeguata alla situazione dei luoghi, perdeva il controllo impattava contro il guardrail posto sulla corsia di marcia opposta e poi urtava sulla barriera posta all’inizio del cavalcavia così che ribaltandosi sbalzava fuori del finestrino il passeggero Caio privo di cinture di sicurezza.
E’ interessante segnalare che la Suprema Corte ha ritenuto corretto il principio espresso dal Giudice di prime cure, il quale aveva evidenziato profili di colpa specifica e generica a carico del conducente per non aver adeguato la velocità ai limiti di percorrenza di una curva destorsa e non aver imposto al passeggero l’uso della cintura. Nella specie ha ritenuto configurabile la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l’evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela e di comune prudenza e attenzione tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio.
La Corte ha ribadito quanto già affermato in precedenza (Sez. 4, n. 9904 del 27/09/1996 Ud. (dep. 20/11/1996) Rv. 206266 – Sez. 4, n. 9311 del 29/01/2003 Ud. (dep. 28/02/2003) Rv. 224320 – 01), ossia che il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura.