“Nel disciplinare l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro delegante sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni antinfortunistiche trasferite, l’art. 16, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 trova applicazione qualora l’imprenditore svolga attività costituenti fonte di rischio per beni primari oggetto di protezione costituzionale come l’ambiente, la salute, l’utilità sociale e la sicurezza. (Fattispecie in tema di delega di funzioni inerenti alla gestione dei rifiuti)“.
Cass. pen. Sez. III, 12/02/2020, n. 15941
Reato: art. 40 c.p., comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2
Condotta illecita: Tizio, Caio e Sempronio violavano le disposizioni sul deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione. Sempronio è stato condannato in qualità di consigliere delegato in via esclusiva per le materie della sicurezza ambientale e dello smaltimento dei rifiuti, mentre Tizio e Caio sono stati ritenuti responsabili quali componenti del consiglio di amministrazione della Società X per non aver vigilato in ordine al corretto espletamento delle funzioni al primo attribuite.
E’ interessante segnalare che la Suprema Corte ben avverte l’organo di amministrazione – rectius l’imprenditore: la delega in materia di attuazione delle disposizioni sulla gestione dei rifiuti non esclude l’obbligo di vigilanza del delegante “in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite” (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16, comma 3).
Resta ferma in capo all’imprenditore una posizione di garanzia rispetto alla protezione del bene natura nello svolgimento delle attività economiche, cosicché non è concesso che egli “possa chiamarsi fuori dalle responsabilità nei suoi confronti previste (in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, come di gestione dei rifiuti) limitandosi a delegare ad altri l’adempimento degli specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite“: chiara espressione della Corte di Cassazione.
Ciò anche in costanza dei requisiti che attribuiscono rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni:
a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
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