“Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l’addetto al rifornimento di carburante dei mezzi di un’azienda concessionaria del servizio di pubblico trasporto che è anche deputato alla trascrizione sull’apposito registro delle quantità erogate ed utilizzate per il trasporto, poiché tale attività di registrazione è funzionale all’attestazione di dati di fondamentale rilievo per la gestione di un’impresa soggetta a regole e controlli anche pubblici. (Fattispecie in tema di peculato)”.
Cass. pen. Sez. VI, 27/02/2020, n. 11631
Reato: art. 314 c.p. (peculato)
Condotta illecita: Tizio, dipendente della società X quale dipendente della società X, affidataria del servizio di pubblico trasporto per la Regione Y, precisamente quale addetto al deposito di (OMISSIS) con mansioni di distribuzione del carburante ai mezzi utilizzati per il servizio pubblico e dunque incaricato di un pubblico servizio, unitamente ad altri quali extranei, si appropriava ripetutamente di carburante di proprietà della X di cui Tizio aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio.
E’ interessante segnalare che la Suprema Corte, nel caso di specie ha chiarito che l’appropriazione di carburante da parte di un soggetto dipendente di una società privata affidataria di un servizio pubblico integra gli estremi del reato di peculato, reato sistematicamente inserito nel Titolo II rubricato ” Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”.
A tal uopo ha specificato che l’art. 358 c.p.p. indicata l’incaricato di un pubblico servizio come colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d’impiego con un determinato ente pubblico.
Di qui non è richiesto che l’attività svolta sia direttamente imputabile ad un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche.
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