“Il divieto di diffusione di dati sensibili riguarda indistintamente tutti i soggetti entrati in possesso di tali dati, anche se acquisiti in via casuale, in quanto la norma non punisce il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione”. Cassazione penale sez. III, 14/03/2023, n.13102
Reati: art. 167 Dlgs. 196/03.
Condotta illecita: Tizio in qualità di soggetto privato ha diffuso dati sensibili di Caio, di cui era venuto occasionalmente in possesso.
E’ interessante segnalare quanto chiarito dalla Suprema Corte ha ritenuto che la norma in esame punisce anche il privato cittadino che occasionalmente sia venuto in possesso di un dato rilevante appartenente ad altro soggetto, dandogli diffusione indebita.
Ed infatti, ha ricordato che ad una semplice lettura della norma punitiva, l’incipit “chiunque” già esclude in radice una interpretazione in senso restrittivo riferita ai destinatari: ma, anche a voler ricollegare l’art. 167 all’art. 4, è evidente che, laddove si parla di persona fisica, ci si intende riferire al soggetto privato in sé considerato, e non solo a quello che svolga un compito, per così dire, istituzionale, di depositario della tenuta dei dati sensibili e delle loro modalità di utilizzazione all’esterno: una interpretazione siffatta finirebbe con l’esonerare in modo irragionevole dall’area penale tutti i soggetti privati, così permettendo quella massiccia diffusione di dati personali che il legislatore, invece, tende ad evitare.
Può quindi affermarsi senza tema di smentita che l’assoggettamento alla norma in tema di divieto di diffusione di dati sensibili riguardi tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso di dati, i quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy di altri soggetti con i primi entrati in contatto, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitri o pericolose intrusioni”.
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