“Integra il delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche la condotta di rimozione, alterazione o danneggiamento del cronotachigrafo installato su un veicolo, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro, anche nel caso in cui sia commessa dallo stesso lavoratore/autista prima e a prescindere dalla messa in circolazione del veicolo“.
Cass. pen. Sez. I, 15/05/2019, n. 10494
Reato: art. 437 c.p.
Condotta illecita: danneggiamento del cronotachigrafo installato sul trattore stradale mediante il posizionamento di un magnete sul sensore di movimento in modo da inibire la trasmissione di dati veritieri all’apparecchio, destinato alla prevenzione di infortuni sul lavoro.
E’ interessante segnalare una importante tematica oggetto di argomentazione che afferisce il datore di lavoro: La Suprema Corte afferma che l’autore della condotta incriminata dall’art. 437 c.p., e cioè il soggetto responsabile dell’alterazione, ben potrebbe essere diverso (e identificarsi, ad esempio, nel datore di lavoro o nel proprietario del veicolo che sia diverso dal conducente), da quello che ha posto in essere la violazione di cui all’art. 179 C.d.S. (Cronotachigrafo e limitatore di velocità), non presupponendo tale norma che l’autore della violazione, consistente nella circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato, coincida necessariamente con il soggetto che ha posto in essere il danneggiamento o la manomissione.
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