L’Agenzia delle Entrate comunica che l’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante “misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico” (cd. Decreto Omnibus) ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica. In particolare, è previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una nuova comunicazione attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata.
La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione inviata dal 12 giugno reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2024.
La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 e sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024.
Pertanto, in attuazione di quanto previsto dal citato decreto-legge n. 113 del 2024, non potranno essere più presentate le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024 e neppure le comunicazioni previste dall’articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale del 17 maggio 2024.
Fonte
Sito web Agenzia delle Entrate
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