Il Comitato nazionale dell’Albo dei Gestori Ambientali del MASE, con la Circolare n. 2 del 9.7.2024 avente ad oggetto “Disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro UE ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali – Aggiornamenti normativi” ha fornito alcuni aggiornamenti operativi in merito all’articolo 24 del DL n. 69/2023 che ha recepito la direttiva (UE) 2022/738 relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
Di seguito, gli aggiornamenti del Comitato:
- I veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora erano utilizzabili solo per trasporti internazionali se l’impresa locatrice aveva sede in un altro Stato membro.
- I veicoli senza conducente possono essere noleggiati da qualsiasi impresa di autotrasporto avente sede in un altro Stato membro dell’UE, a condizione che siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro.
- È ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing, mentre è vietata la sub-locazione.
- I veicoli, per poter essere noleggiati, devono essere immatricolati per uso di terzi; nei Paesi dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso dei veicoli, la limitazione non è applicabile.
- I veicoli ad uso speciale e quelli per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente se non superano le 6 tonnellate di peso massimo.
Fonte
Sito web MASE
Link
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