E’ stata nuovamente sollevata innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma che prevede, nel settore dell’autotrasporto, l’azione diretta (art. 7- ter D.Lvo n. 286/2005) del sub-vettore nei confronti del mittente originario e di tutti gli altri soggetti mandanti del trasporto, che poco più di un anno fa aveva resistito ad un primo vaglio di costituzionalità (cfr Ordinanza Corte Cost. n. 37 del 23.02.2018).
Il Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 08.01.2019 ha infatti dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui introduce l’art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione”.
Come noto infatti, l’art. 7-ter è stato introdotto dall’art. 1 bis in sede di conversione del D.L. 103/2010 recante “Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo”.
Esso era stato emesso – secondo quanto si legge nel preambolo – “considerata la necessità di completare la procedura di dismissione dell’intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.a. e, nel contempo, di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30 settembre 2010, data della loro scadenza stabilita dalla legge” e “ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e, nel contempo, la continuità territoriale con le isole, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo”.
Secondo il Giudice pesarese, l’inserzione, in sede di conversione, della norma di cui all’art. 7-ter – che prevede la facoltà per il vettore stradale che abbia ricevuto incarico da altro vettore di agire direttamente nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto – appare completamente distonico rispetto tanto all’oggetto originario (posto che l’emendamento riguarda l’autotrasporto su strada di merci per conto terzi e non pubblici servizi di trasporto marittimo) quanto alla finalità del decreto (posto che questo era solo rivolto ad assicurare, durante le fasi di dismissione della società Tirrenia di Navigazione S.p.a., l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo e con esso, la continuità del servizio di trasporto pubblico di cabotaggio marittimo e non certo a favorire, mediante ampliamento dei soggetti passivi, il pagamento delle prestazioni eseguite dal subvettore nel rapporto privatistico di trasporto di merci su strada).
Inoltre, secondo il Giudice pesarese, non si ravvisa né l’attinenza della norma in questione a materia o profili già disciplinati dal decreto né un collegamento funzionale con la ratio ispiratrice di quest’ultimo.
Da ciò discenderebbe l’incostituzionalità dell’art. 7-ter del D.Lvo 286/2005 per la violazione dei limiti imposti dall’art. 77 comma 2 della Costituzione, in sede di conversione del decreto legge.