Il Decreto Ministeriale 24.04.2014 recante “Disciplina delle modalità di applicazione a regime SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex art. 188-ter comma 1 e 3 del D.lgs. 152/2006”, all’art. 2 disciplinava il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico, scarico, trasbordo e soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, configurandolo come deposito preliminare alla raccolta (e non come stoccaggio) a condizione che non superasse il termine ultimo di 30 giorni. Il suddetto decreto ministeriale era norma attuativa dell’art. 188-ter comma 1 ult. periodo del cd. TUA, il “Testo Unico Ambientale” di cui al D.lgs. 152/2006.
L’articolo 6 del cd. Decreto Semplificazioni, il decreto legge n. 135/2018 (convertito in legge con Legge n. 12/2019) ha soppresso dal 1.1.2019 l’art. 188-ter del D.lgs. n 152/2006 (recante l’istituzione del SISTRI) e ha previsto che, fino all’entrata in vigore del nuovo registro elettronico nazionale (REN), la tracciabilità dei rifiuti sia garantita attraverso gli adempimenti di cui agli art. 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. n. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 205/2010.
Alla luce di tale abrogazione, sono parse di conseguenza abrogate, sebbene solo in via implicita e non espressa, anche le disposizioni attuative delle disposizioni abrogate (art. 188-ter TUA) ovvero, in particolare, il Decreto Ministeriale 24.04.2014 e con esso l’art. 2 che qualificava come deposito preliminare e non come stoccaggio, la sosta dei rifiuti oltre le 48 ore (art. 193 TUA) in ambito intermodale.
Tale vuoto normativo – difficilmente sanabile senza l’intervento del legislatore o del Ministero competente – ha comportato in ambito terminalistico, sia portuale che ferroviario, situazioni molto critiche per i traffici intermodali di rifiuti, che hanno rischiato di compromettere un’elevata quantità di traffici merci sui porti e sugli scali ferroviari, a causa appunto della mancanza di una norma esplicita che consentisse ai terminali intermodali di gestire i rifiuti oltre il limite delle 48 ore, come accadeva – in virtù del già citato art. 2 del D.M. 24.04.2019 – sino all’entrata in vigore del DL Semplificazioni ovvero della sua abrogazione.
Al fine di tutelare il settore del trasporto intermodale e le imprese associate, e nel rispetto del principio generale della tracciabilità delle merci pericolose anche in ambito intermodale, ALIS ha tempestivamente posto le suddette criticità all’attenzione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso una costante interlocuzione con i referenti ministeriali nonché la proposta di una soluzione tecnica-operativa per risolvere, o quantomeno arginare temporaneamente la problematica – in attesa di uno specifico ed organico intervento normativo .
Il Ministero stesso, in attesa di definire il nuovo impianto legislativo in materia di intermodalità dei rifiuti e delle merci pericolose, ha pubblicato sul proprio sito la nota direttoriale n. 28935 del 23.12.2008 avente ad oggetto “Regime autorizzatorio per il transito e la sosta nelle aree portuali di containers contenenti rifiuti” – che, sebbene non costituisca una soluzione organica alla disciplina della materia che pure si auspica, consente nell’immediato, per il transito e la sosta di rifiuti in ambito portuale, di usufruire della disciplina transitoria di cui all’art. 265 comma 2 del TUA e di scongiurare nell’immediato, l’applicazione del limite delle 48 ore e della conseguente disciplina dello stoccaggio di rifiuti di cui all’art. 193 comma 12 TUA (nella versione ante SISTRI).
In particolare la nota in commento recita:
“Sono giunti alla scrivente direzione numerosi quesiti in merito al regime autorizzatorio da applicare al transito ed alla sosta dei containers contenenti rifiuti nelle aree portuali.
Gli operatori del settore chiedono di conoscere quale sia la disciplina applicabile ai rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti, decorse le 48 ore dall’arrivo, atteso che l’articolo 193, comma 12, del Dlgs 152/06 vigente prevede che “ la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti… nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.
La questione si pone in quanto alcuni operatori ritengono che decorse le 48 ore si applichi l’ordinario regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti (artt. 208 e seguenti del Dlgs 152/06), mentre altri, al contrario, sostengono che simili situazioni ricadano sotto la specifica disciplina dettata dall’articolo 265, comma 2, del Dlgs 152/06. Tale ultimo articolo prevede infatti che: “In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti di cui all’articolo 195, comma 2, lettera l),…. I rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose”.
Visto che si sono registrate, sia da parte degli operatori di settore che ad opera degli organi di controllo, applicazioni non univoche della norma in esame, si rende necessario definire la disciplina di riferimento in tali casi, mediante l’emanazione delle specifiche norme regolamentari e tecniche di settore. Nel frattempo, a parere della scrivente Direzione, si ritiene che alla “sosta dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti” protratta oltre le 48 ore dall’arrivo, si applichi la specifica disciplina transitoria stabilita dall’articolo 265 del D.lgs. 152/06 e non l’ordinario regime autorizzatorio in materia di stoccaggio di rifiuti”.
Per ulteriori informazioni si rimanda al testo della nota direttoriale del MATTM n. 28935 del 23.12.2008: https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/quesito_aree_portuali.pdf