Con la Circolare Prot. n. 300/A/1223/19/105/2 del 08.02.2019, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ha fornito chiarimenti in merito all’accertamento, in forma postuma, delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193 CdS, con l’ausilio di dispositivi automatici in commercio (targa system) attualmente non omologati.
Dopo una breve ma doverosa premessa in merito al principio generale dell’obbligo di contestazione immediata delle violazioni di cui all’art. 200 C.d.S. e della possibilità della contestazione differita a condizione che la stessa sia adeguatamente circostanziata e motivata con riferimento alle concrete situazioni di fatto contingenti ed effettive che hanno reso materialmente impossibile la contestazione immediata, il Ministero dell’Interno, nella circolare in commento ha chiarito quanto segue.
La contestazione differita delle violazioni previste dagli art. 80 (Revisioni) e 193 (Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile) del CdS, accertate con il dispositivo targa system, non è mai possibile perché tale apparecchio non risulta aver ottenuto l’omologazione o l’approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Dunque, chiarisce il Ministero, nei casi di impossibilità della contestazione immediata, l’utilizzo del dispositivo targa system – che è collegato con la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha la funzione di segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l’assicurazione.
In altri termini, il dispositivo costituisce un semplice “supporto” per l’operatore che avrà accertato direttamente il transito del veicolo – ovvero l’effettiva circolazione dello stesso – e che sarà altresì colui che dovrà accertare le violazioni in parola come di seguito indicato.
In tale contesto, e fermo restando la necessità di essere in presenza di una situazione di fatto che ha reso la contestazione immediata non possibile, e le cui motivazioni devono essere dettagliatamente descritte nel verbale, l’organo di polizia stradale potrà attivarsi per la contestazione differita.
“Per la violazione prevista dall’art. 80, l’organo di polizia stradale dovrà esperire un accertamento successivo (attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art. 226 CdS), e in caso sia confermata la mancanza della revisione, procedere con la contestazione della violazione prevista, redigendo il verbale nel quale saranno indicati i motivi della mancata contestazione immediata. Si esprime l’avviso che non sia necessario attivare la procedura dell’invito ai sensi dell’art. 180, comma 8 CdS in quanto non espressamente prevista e in quanto la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può essere considerato strumento attendibile per tale scopo.
Analogamente, per la contestazione della violazione prevista dall’art. 193, si osserva che la mancanza della copertura assicurativa segnalata dal targa system, non potendo essere utilizzata direttamente per la contestazione differita perché tale dispositivo non è omologato o approvato per l’accertamento di questa violazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata verificando materialmente i documenti in possesso del conducente, per l’accertamento della violazione, si dovrà esperire un riscontro attraverso le banche dati delle compagnie assicuratrici, e quindi, procedere alla contestazione dell’illecito in parola. Nel caso in esame, si ritiene non necessario attivare la procedura dell’invito ad esibire il certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, comma 8 CdS, trattandosi di una procedura espressamente prevista dall’art. 193, comma 4-quater CdS nei casi di utilizzo dei dispositivi di cui alle lettere e), f), e g) dell’art. 201, comma 1-bis CdS, tra i quali non ricade il targa system”.
Il Ministero precisa inoltre che in caso di contestazione differita di violazioni che prevedono la sanzione accessoria del sequestro o del fermo amministrativo queste devono essere comunque applicate con il conseguente iter burocratico che prevede il materiale affidamento del veicolo con la descrizione dello stato d’uso dello stesso, non potendosi realizzare con la mera notificazione ai sensi del Codice di Procedura Civile.
In allegato:
Circolare Min. Interno Prot. n. 300.A.1223.19.105.2 del 08.02.2019