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Circolare MIT Prot. n. 22267 del 10.7.2019 su Presentazione richieste di revisione di flotte di veicoli da espletare presso sedi attrezzate “fisse” o “mobili”

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 5, ha emanato in data 10.07.2019 la Circolare Prot. n. 22267 (http://www.mit.gov.it/normativa/circolare-protocollo-22267-del-10072019) avente ad oggetto “Presentazione delle richieste di revisione di flotte di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., da espletare presso sedi attrezzate “fisse” o “mobili” predisposte da soggetti terzi (art. 19, legge n. 870/1986) – Circolari Prot. n. 18753 del 7 agosto 2015 e Prot. n. 22328 dell’11 ottobre 2016” con la quale ha disposto l’annullamento delle Circolari Prot. n. 18753 del 07 agosto 2015 e Prot. n. 22328 dell’11 ottobre 2016.

L’intervento del MIT si è reso necessario a seguito dell’annullamento da parte del TAR Lazio, con Sentenza 7559/2019, delle Circolari MIT Prot. 18753 del 07.08.2015 e Prot. n. 22328 dell’11.10.2016.

Pertanto si rende necessaria la seguente premessa onde meglio definire il quadro di intervento della Circolare 10.07.2019 Prot. n. 22267.

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  1. La Circolare MIT Prot. n. 18753 RU del 07.08.2015, http://www.mit.gov.it/index.php/normativa/Circolare_protocollo_18753_07-08-2015, aveva ad oggetto “Presentazione delle richieste di revisione di flotte di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., da espletare presso sedi attrezzate “fisse” o “mobili” predisposte da soggetti terzi (art. 19, legge n. 870/1986). Competenza degli Studi di consulenza automobilistica (legge n. 264/1991)”. Essa forniva chiarimenti in tema di presentazione delle richieste di revisione in oggetto da parte degli Studi di consulenza automobilistica, nell’ipotesi in cui gli stessi avessero messo a disposizione, in veste di proprietari o comunque di gestori, le sedi attrezzate “fisse” o “mobili” presso le quali effettuare le revisioni stesse.
  2. Nella Circolare, il MIT prevedeva la necessità che, nel caso in esame, la presentazione delle domande volte ad ottenere sedute di revisione ai sensi dell’art. 19 della legge n. 870/1986, avvenisse a cura degli operatori professionali a condizione che fossero rispettate due condizioni concomitanti:
  • “che si trattasse di Studi di consulenza diversi da quelli che fornivano le sedi attrezzate (“fisse” o “mobili”)”;
  • “che si trattasse di Studi di consulenza che avessero la propria sede nello stesso territorio provinciale in cui dovevano essere espletate le sedute di revisione”.

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  1. Con la successiva Circolare MIT Prot. n. 22328 del 11.10.2016 http://www.mit.gov.it/normativa/circolare-protocollo-22328-del-11102016-0 avente ad oggetto “Presentazione delle richieste di revisione di flotte di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., da espletare presso sedi attrezzate “fisse” o “mobili” predisposte da soggetti terzi (art. 19, legge n. 870/1986). Competenza degli Studi di consulenza automobilistica (legge n. 264/1991)” il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel richiamare il contenuto della Circolare Prot. n. 18753 del 07.08.2015 precisava che, essendo successivamente emerse alcune criticità, l’applicazione della predetta Circolare era stata sospesa con successiva Circolare Prot. 24483 del 22.10.2015 e sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato al fine di dirimere ogni incertezza interpretativa.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 1988 del 26 settembre 2016 si era espresso nel senso della piena legittimità dei contenuti della richiamata Circolare Prot. n. 18753 del 07.08.2015.

Conseguentemente il MIT – sulla scorta del parere favorevole reso dal Consiglio di Stato – con la Circolare Prot. n. 22328 dell’11 ottobre 2016 disponeva la reviviscenza delle istruzioni operative contenute nella richiamata Circolare Prot. n. 18753 del 2015 disponendo testualmente: “la Circolare Prot. n. 24483 del 22 ottobre 2015 è abrogata e, per l’effetto, riacquista pieno vigore la Circolare Prot. n. 18753 del 07 agosto 2015 le cui istruzioni dovranno inderogabilmente essere applicate dal 31 ottobre 2016 con riferimento alle prenotazioni delle revisioni fuori sede da espletare a decorrere dal 1 dicembre 2016”.

Il MIT riassumeva infine i criteri operativi ai quali gli UMC e gli operatori del settore dovevano attenersi.

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Il TAR Lazio, con Sentenza n. 7559/2019, ha disposto l’annullamento di entrambe le suddette Circolari ritenendo sussistente l’introduzione ad opera di queste di “restrizioni” che limitavano ingiustificatamente lo svolgimento della libera iniziativa economica.

Pertanto il MIT, con la Circolare Prot. n. 22267 del 10.07.2019 oggi in commento: “ritenendo prioritario l’interesse al regolare svolgimento delle operazioni di revisione – in quanto ineriscono ad aspetti tecnici che influiscono sulla sicurezza della circolazione stradale – e ritenuto altresì che le censure mosse dal TAR sono tali da giustificare una estensione “ultra partes” della sentenza” – ha disposto l’annullamento delle Circolari Prot. n. 18753 del 07 Agosto 2015 e Prot. n. 22328 dell’11 Ottobre 2016”.

 

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