E’ stato pubblicato sulla G.U. Serie 111 del 14.05.2019 il decreto direttoriale MIT 7.1.2019 concernente “Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi per l’ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci, per l’abbattimento del rumore generato da tali carri”.
Gli interventi riguardano l’ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci immatricolati prima del 1° gennaio 2015, per l’abbattimento del rumore generato da tali carri, nonchè compensare gli aventi diritto dei relativi maggiori oneri di gestione.
Essi sono finalizzati ad incentivare la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dal trasporto ferroviario delle merci e l’adeguamento graduale dei veicoli esistenti con l’adozione di soluzioni tecniche certificabili o approvate in ambito europeo che consentano, tra le soluzioni disponibili economicamente più vantaggiose, il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 321/2013 (STI carri) così come modificato dai regolamenti (UE) n. 1236/2013 e 2015/924 e dal regolamento (UE) n. 1304/2014 per i sistemi frenanti a bassa rumorosità.
Il decreto si applica agli interventi effettuati negli anni 2018, 2019 e 2020 sui carri merci che effettuano trasporti sulla rete ferroviaria nazionale. I contributi a valere sul fondo di 20 milioni di euro istituito nello stato di previsione del Ministero per l’anno 2018, verranno erogati a ciascun beneficiario che ne abbia fatto richiesta nell’anno successivo a quello di intervento e nei limiti delle risorse disponibili .
Possono beneficiare dei contributi i detentori di carri merci e le imprese ferroviarie con sede nell’ambito dello Spazio economico europeo, non in difficoltà, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, che abbiano fatto apposita domanda ai sensi dell’art. 6 del decreto sempre che i contributi eventualmente percepiti da altre fonti di finanziamento pubblico nazionale, regionale, di enti locali o altri Stati membri per la medesima tipologia di intervento non abbiano superato il limite di cui all’art. 5, comma 3 del decreto.
Al beneficiario è riconosciuto un contributo calcolato sulla base del numero degli assi del carro merci oggetto dell’intervento e in ragione degli effettivi chilometri percorsi sul territorio italiano, entro i dodici mesi successivi alla data dell’intervento.
Il coefficiente di contribuzione C1 in €/(asse*Km) è determinato, con un valore massimo di 0,046, dal Ministero nel mese di aprile dell’anno successivo all’intervento secondo la relazione: C1 = F/(n° assi totali * Km/obiettivo ), in cui F è il fondo disponibile ad inizio anno al netto dei contributi già erogati o ancora da erogare per i carri che non abbiano raggiunto i Km/obiettivo nei dodici mesi dall’intervento, del contributo di cui al comma 6 e delle risorse appostate per la vigilanza ed il controllo, n° assi totali è il numero complessivo di assi oggetto di intervento da parte di tutti i beneficiari nell’anno precedente, Km/obiettivo è il chilometraggio massimo remunerabile nei 12 mesi dall’intervento fissato in 11.000 Km.
Il limite massimo di contribuzione per asse oggetto di intervento è di 506 euro/asse.
Il contributo sarà liquidato a ciascun beneficiario a consuntivo l’anno successivo all’intervento secondo la relazione che segue e comunque nei limiti delle risorse economiche disponibili che, se non sufficienti a coprire i contributi determinati con la relazione che segue, saranno ripartite in misura percentuale agli aventi diritto fino ad esaurimento.
Il contributo per ciascun carro sarà determinato l’anno successivo all’intervento secondo la relazione I= C1 * Km * n° assi in cui I è il contributo riconosciuto al beneficiario, Km sono i chilometri percorsi dal carro sul territorio nazionale nell’anno solare precedente e n° assi sono gli assi del carro.
In ogni caso il contributo per ciascun carro sarà riconosciuto fino al raggiungimento del chilometraggio massimo remunerabile (Km/obiettivo ) e non può eccedere il limite del 50 per cento (50%) di tutte le spese sostenute per lo specifico intervento sul singolo carro merci di manodopera e materiali. Dal predetto limite sono esclusi eventuali finanziamenti ottenuti attraverso fondi CEF.
Le imprese ferroviarie sono obbligate a dare segnalazione al Gestore dell’infrastruttura, mediante inserimento nell’apposito sistema informatico, dei carri messi in composizione ai treni durante i 12 mesi dalla data dell’intervento.
Per compensare le imprese ferroviarie dei maggiori oneri connessi alle attività cui le stesse sono tenute ad attendere (art. 5 comma 5) alle stesse è riconosciuto un contributo di 0,69 €/registrazione con un massimo di € 48 a carro.
L’art. 6 del decreto disciplina il riconoscimento e l’erogazione del contributo.
Entro il mese successivo a ciascun trimestre il Gestore dell’infrastruttura comunica ai beneficiari, e al Ministero, il chilometraggio che risulta essere stato percorso sulla rete nazionale da ciascun carro oggetto di intervento nel periodo considerato e gli inserimenti effettuati sul sistema informatico del Gestore dell’infrastruttura da parte di ciascuna impresa ferroviaria dei carri oggetto di intervento.
I beneficiari nei 15 giorni successivi, sono tenuti a verificare l’elenco e le percorrenze dei carri.
Entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’intervento, a consuntivo, il Gestore dell’infrastruttura comunica al Ministero ed ai beneficiari anche in formato Excel i dati consolidati in forma aggregata di cui al comma 1.
Entro marzo dell’anno successivo a quello dell’intervento, i richiedenti, sulla base dei dati consolidati forniti dal Gestore dell’infrastruttura, presentano al Ministero la «Comunicazione di esecuzione dell’intervento e richiesta di versamento del contributo» conforme all’allegato 1. Tale comunicazione sarà effettuata anche mediante strumenti informatici.
Entro marzo dell’anno successivo all’intervento le imprese ferroviarie destinatarie del contributo ai sensi dell’art. 5, comma 6 presentano al Ministero la «richiesta di versamento del contributo» conforme all’allegato 2 del decreto sulla base dei dati consolidati forniti dal Gestore dell’infrastruttura. Tale comunicazione sarà effettuata anche mediante strumenti informatici.
Nel mese di maggio dell’anno successivo all’intervento il Ministero, sulla base delle comunicazioni pervenute dal Gestore dell’infrastruttura, comunica ai beneficiari gli importi dei contributi ad essi spettanti ed autorizza il Gestore dell’infrastruttura alla loro erogazione.
Il testo del decreto ed i relativi allegati sono disponibili al link http://www.mit.gov.it/documentazione/decreto-direttoriale-n1-del-7-gennaio-2019
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