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Misure fiscali per la crescita economica prime note sul D.L. 34 del 30.04.2019 pubblicato in G.U. Serie Generale 100 del 30.04.2019

  • Articolo 1 – Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi

L’art. 1 del DL 34/2019 reintroduce la possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30%, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La principale novità della nuova versione del super-ammortamento 2019 riguarda l’introduzione di un limite agli investimenti agevolabili. Viene, infatti, disposto che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

L’agevolazione spetta per i mezzi di trasporto previsti dall’art. 54 comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri (cfr. chiarimento fornito dal Ministero dell’Economia e delle finanze nelle risposte del 22 febbraio 2018) mentre l’esclusione permane per i mezzi contemplati nel comma 1 dell’art. 164 del TUIR.

  • Articolo 2 – Revisione mini-IRES

 L’art. 2 riduce l’agevolazione della mini-IRES che passa dall’attuale 24% al:

– 22,5% per il 2019

– 21,5% per il 2020

– 21% per il 2021

L’agevolazione, opera fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto. In sostanza ogni 100.000 euro di utile d’esercizio relativo al 2018, accantonato a riserva in sede di approvazione del bilancio 2018, determinerà un risparmio fiscale in termini di minore IRES pari a 1.500 euro.

L’incentivo opera esclusivamente sull’accantonamento di utili di esercizio a riserva, diversa da quelle di utili non disponibili.

L’art. 2 comma 8 del DL 34/2019 dispone che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze saranno adottate disposizioni di coordinamento e di attuazione della misura.

L’art. 2 comma 6 del decreto prevede altresì che le stesse disposizioni previste per i soggetti IRES si applichino anche agli imprenditori individuali e alle società di persone commerciali in regime di contabilità ordinaria.

  • Articolo 3 – Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

L’art. 3 interviene nuovamente sulla misura della deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, aumentandola progressivamente a partire dal periodo di imposta 2019. Resta invece ferma l’integrale indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile IRAP.

Vale la pena evidenziare che la legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 12 della L. 145/2018), modificando l’art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011, aveva previsto che l’IMU degli immobili strumentali fosse deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 40%, in luogo delle precedenti percentuali.

A solo qualche mese di distanza il DL “crescita” ha modificato l’illustrato contesto normativo prevedendo, al nuovo art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011, che la percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo sia gradualmente aumentata come segue:

  • 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti “solari”);
  • 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
  • 70%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022, per i soggetti “solari”).

La nuova percentuale del 50% avrà impatto, per la prima volta, nel modello REDDITI 2020, relativo al periodo di imposta 2019 per i soggetti “solari”.

  • Articolo 15 – Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

Con riferimento alle entrate, anche tributarie,  delle  regioni, delle province, delle citta’ metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del  testo unico delle  disposizioni di legge  relative  alla  riscossione  delle entrate patrimoniali dello Stato, i predetti  enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, l’esclusione delle sanzioni  relative alle predette entrate.

Gli enti territoriali,  entro  trenta  giorni, danno  notizia  dell’adozione  dell’atto  di  cui  al  primo  periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.   Con il provvedimento di cui al comma  1  gli  enti  territoriali stabiliscono anche:

  1. a) il numero di rate e  la  relativa  scadenza,  che  non  puo’ superare il 30 settembre 2021;
  2. b) le modalita’ con cui il debitore manifesta la sua volonta’ di avvalersi della definizione agevolata;
  3. c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il  numero  di  rate  con  il  quale  intende  effettuare  il pagamento, nonche’ la pendenza di giudizi aventi a oggetto  i  debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno  a  rinunciare agli stessi giudizi;
  4. d) il termine  entro  il  quale  l’ente   territoriale   o   il concessionario   della   riscossione   trasmette   ai   debitori   la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole  rate e la scadenza delle stesse.

A  seguito  della   presentazione  dell’istanza  sono  sospesi  i termini di prescrizione e di decadenza per il  recupero  delle  somme oggetto di tale istanza.

In  caso  di  mancato,  insufficiente  o   tardivo   versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui e’ stato  dilazionato il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per  il recupero  delle  somme  oggetto  dell’istanza.  In  tale  caso,  i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome  di Trento e di Bolzano  l’attuazione  delle  disposizioni  del  presente articolo avviene in conformita’ e compatibilmente con le forme e  con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

  • Articolo 16 – Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante

La norma dispone che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n.  205  valgono  con  riferimento  alle  cessioni  di carburanti  effettuate  nei  confronti  sia  di  esercenti  attivita’ d’impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso  in cui gli esercenti di impianti  di  distribuzione  di  carburante  non contabilizzino  separatamente  le  commissioni  addebitate   per   le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di  carburante, il citato credito d’imposta spetta per la quota parte delle  commissioni  calcolata in base al  rapporto  tra  il  volume  d’affari  annuo  derivante  da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.

CAPO II – MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI

  • Articolo 20 – Modifiche alla misura Nuova Sabatini

La norma è finalizzata ad ottimizzare le modalità operative di funzionamento della misura agevolativa, attraverso 1) l’aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa che permette di superare i vincoli operativi nella fruizione del beneficio; 2) la previsione di erogare il contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro che consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti.

  • Articolo 21 – Sostegno alla capitalizzazione

L’intervento mira ad incentivare le PMI a intraprendere nuovi programmi di investimento e di sviluppo dell’attività aziendale mediante il ricorso a un particolare e innovativo meccanismo di finanziamento, in grado di innescare un graduale e stabile rafforzamento della struttura patrimoniale delle medesime imprese da parte dei soci.

  • Articolo 22 – Tempi di pagamento tra le imprese

La disposizione è finalizzata a incidere sulla disciplina dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali contenuta nel decreto legislativo  9 ottobre 2002, n. 231, muovendo dal presupposto che la manifestazione all’esterno dei tempi medi di pagamento dell’impresa può costituire un parametro di riferimento utile per i creditori e i contraenti, attuali e potenziali, della società.

Nel dettaglio, si prevede che nel bilancio sociale, le società devono dare evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno, ponderando il tempo di pagamento di ciascuna transazione per il suo valore e distinguendo quelle verso le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le micro imprese.

 

CAPO IV –ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA

  • Articolo 34 – Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali

La disposizione punta a rendere maggiormente attrattiva per le imprese la facoltà, già prevista dalla legislazione vigente, di insediamento con specifici programmi di investimento nelle Zone economiche speciali (ZES), attraverso l’attivazione di un apposito strumento finanziario che favorisca investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero che consenta la sottoscrizione di quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea.

  • Articolo 40 – Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada 55 3 Bis e Tiberina E45

L’articolo tutela con uno strumento di sostegno al reddito, pari al valore massimo del trattamento CIGS, con la relativa contribuzione figurativa, quei lavoratori che sono stati sospesi dalle imprese che hanno subito una flessione produttiva a seguito dell’evento della chiusura di una parte della SS3 bis Tiberina, per un periodo massimo di 180 giorni a far data dall’evento, risalente al 16.01.2019. inoltre, si prevede un’indennità una tantum, pari a 15.000 euro, a soggetto, titolare di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto sospendere l’attività per l’evento sopra citato. Viene infine disciplinata la procedura di autorizzazione delle domande di competenza delle regioni Emilia Romagna, Toscana ed Umbria.

  • Articolo 41 – Misure in materia di aree di crisi industriale complessa

Vengono prorogati per ulteriori 12 mesi i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa ed estese anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spese di 16 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

  • Articolo 42 – Controllo degli strumenti di misura in servizio  e  sulla  vigilanza   sugli strumenti di    misura  conformi  alla  normativa  nazionale  ed   

 

E’ prorogato al 30 giugno 2020  il  periodo  transitorio  previsto  all’articolo  18,  comma  2, secondo periodo del decreto del Ministro delle sviluppo economico  21 aprile 2017, n. 93, , per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita’ alle disposizioni abrogate dall’articolo 17  del  predetto  decreto,  che, alla data del  18  marzo  2019,  dimostrino  l’avvenuta  accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento.

Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento  entro il 18 marzo 2019 possono  continuare  ad  operare  fino  al  30 giugno 2020 a decorrere dalla  data  della  domanda,  da  presentarsi entro il  termine  del  30  settembre  2019,  dimostrando  l’avvenuta accettazione     formale     dell’offerta     economica      relativa all’accreditamento.

Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al  nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello  sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto 1988, n. 400, nella  materia  disciplinata  dal  citato  decreto  del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.

  • Articolo 48 – Disposizioni in materia di energia 

La norma prevede, per gli interventi connessi al rispetto degli impegni di COP21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica di investimenti in attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite e degli impegni assunti nell’ambito del PNIEC, l’autorizzazione della spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni nel 2021.

  • Articolo 49 – Credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali

Al  fine  di  migliorare  il   livello  e   la   qualita’  di internazionalizzazione delle PMI  italiane,  alle  imprese  esistenti alla data del  1°  gennaio  2019  e’ riconosciuto,  per  il  periodo d’imposta in  corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, un credito d’imposta nella misura del  30  per  cento  delle spese fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d’imposta e’ riconosciuto fino all’esaurimento  dell’importo  massimo pari a 5 milioni per l’anno 2020.

Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto  per  le spese di partecipazione a manifestazioni  fieristiche  internazionali di settore che si svolgono all’estero, relativamente alle  spese  per l’affitto degli spazi espositivi;  per  l’allestimento  dei  medesimi spazi;  per  le  attivita’  pubblicitarie,   di   promozione   e   di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Il  credito  d’imposta  e’ riconosciuto  nel  rispetto   delle condizioni e dei limiti della legislazione comunitaria anche in materia di aiuti de minimis. Esso è  ripartito in tre quote annuali di pari importo ed e’ utilizzabile,  esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. . Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto con il Ministro dell’economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

  1. le tipologie di spese ammesse  al  beneficio,  nell’ambito  indicate al comma 2;
  2. le  procedure  per  l’ammissione  al  beneficio,  che  avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;
  3. l’elenco delle manifestazioni fieristiche  internazionali  di settore per cui e’ ammesso il credito di imposta;
  4. le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del  decreto-legge  25   marzo   2010,      40,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

 

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