Comunicati e News

Nota Agenzia Dogane e Monopoli n. 74668/RU del 12.3.2020: Nuove modalità per la dichiarazione trimestrale per i rimborsi accise

Sul sito dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata pubblicata la Nota n. 74668/RU del 12.3.2020  avente ad oggetto: “Art. 24-ter, D.Lgs. n. 504/95. Agevolazione sul gasolio commerciale. Dichiarazione trimestrale di rimborso. Modifica determinazione del credito d’imposta. Nuove modalità di compilazione”.

 Come noto, l’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inciso sul criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto.

Fermo restando che l’agevolazione è accordata esclusivamente sui consumi di gasolio di cui sia comprovato il regolare acquisto tramite fattura, il limite quantitativo da cui discende l’importo massimo rimborsabile è stato individuato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli aventi titolo, per ogni chilometro percorso.

Da qui, la rilevanza del dato sulla percorrenza specifica di ciascun mezzo, come anticipato nel par. VII) della nota prot.n. 224124/RU del 19.12.2019, essendo l’importo a credito ammissibile calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre solare, quali dichiarati dall’esercente ai fini del rimborso in esame.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella nota in commento, passa in rassegna le modifiche apportate al Quadro A della dichiarazione prevista dal citato comma 4 dell’art. 24-ter che rispondono ad esigenze di riscontro delle condizioni fissate per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, conferma che la compilazione del Quadro A è obbligatoria e da esso consegue l’automatica visualizzazione della Sezione Dati Contabili del Frontespizio [campi: “Litri consumati agevolabili” e “Importo a credito (Euro)”].

Inoltre, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, evidenzia che la dichiarazione priva del supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dalla stessa Agenzia, sarà considerata irregolarmente presentata, causando l’interruzione del procedimento di riconoscimento del credito.

Per una disamina più approfondita delle modalità di formulazione della domanda per i benefici fiscali sul gasolio utilizzato dalle imprese del settore dell’autotrasporto si rimanda alla lettura del testo delle Circolare consultabile al link attivo:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5460838/nota+n.+74668RU.pdf/a2f57131-4012-4efb-9f0a-848c682a03ec

Articolo precedente
Decreto 5.3.2020 in Gazzetta Ufficiale: Approvazione graduatoria CEMT anno 2020
Articolo successivo
CORONAVIRUS – Nota Agenzia Dogane e Monopoli n. 94214/RU del 18.3.2020: Proroga adempimenti su cisternette gasolio