Con sentenza n. 26633 del 22/10/2018 la Corte di Cassazione, su ricorso per un verbale elevato dalla Polizia Municipale ai sensi dell’art. 142 comma 8 si è pronunciata di nuovo in materia di segnalazione della postazione autovelox stabilendo i seguenti principi:
- La validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante “autovelox”, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata (cfr. Cass. 7949 del 2017).
- Resta fermo comunque, che la circostanza che, nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox”, non sia indicato, se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediate apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.
- Inoltre ai sensi del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante ( Sez. 2, 12/05/2016, n. 9770, in motivazione; Cass. Sez. 6 – 2, 15/11/2013, n. 25769).
- La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi. In particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.
- Né la legge, né il D.L. n. 117 del 2007, né altra normativa successiva, indica le caratteristiche che debba avere il segnale di avvertimento perché ciò che conta è che si tratti di strada sottoposta a rilevazione elettronica della velocità e che la sussistenza di una apparecchiatura di rilevamento della velocità, sia segnalata agli utenti, nei termini di cui si è detto, con qualunque strumento purché sia adeguato e, comunque, visibile, indipendentemente, però che si tratti di dispositivo luminoso, o di un cartello stradale verticale od orizzontale e/o di cartello verticale luminoso a luce intermittente.
- D’altra parte, il D.L. n. 117 del 2007, stesso art. 2, comma 6 bis, specificando che “(…) Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice (….)”, lascia ampia libertà, nella scelta dello strumento segnaletico, utilizzando, proprio la disgiunzione “o”: o cartelli o dispositivi luminosi.