“In tema di reati tributari, il reato omissivo a carattere istantaneo, previsto dall’art. 10 ter del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, consiste nel mancato versamento all’Erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di “Iva per cassa”, è ordinariamente svincolato dall’effettiva riscossione dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate”.
Cass. pen. Sez. III, 10/09/2020, n. 28488
Reato: 10 ter del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Condotta illecita: omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto
E’ interessante segnalare una importante tematica oggetto di argomentazione in relazione al reato di mancato versamento all’erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di “IVA per cassa”, è ordinariamente svincolato dall’effettiva riscossione dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate.
Il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico, essendo sufficiente a integrarlo la coscienza e volontà di non versare all’erario il tributo nel termine, la cui prova è insita nella presentazione della dichiarazione annuale.
Per escludere la colpevolezza può invocarsi la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine solo ove si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte all’esigenza predetta.
E’ tuttavia necessario che siano assolti gli oneri di allegazione per dimostrare la crisi di liquidità e possa quindi invocarsi l’assenza del dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere.
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