In data 11.09.2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, Gli affari generali ed il personale – Direzione Generale Motorizzazione – Divisione 6 – ha emanato la Circolare Prot. n. 27731 avente ad oggetto la recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. n. 5857/2019 del 23.08.2019 sull’art. 126 bis del CdS.
L’art. 126 bis Cds al comma terzo prevede che “3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri”.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, richiamando il suo precedente concorde orientamento (Sez. IV, 4 dicembre 2012 n. 6189) nonché quello della Corte di Cassazione (Sez. VI, 16 settembre 2016, n. 18174), ha ribadito ancora una volta che:
“La comunicazione dell’avvenuta decurtazione di punteggio non è condizione di validità della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio della patente, che produce comunque i suoi effetti immediatamente nella sfera giuridica dell’interessato, né del provvedimento di revisione della patente di guida, che consegue in via necessitata dalla perdita totale dei punti attribuiti alla patente medesima, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti, garantendo tale sistema la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione”.
La suddetta sentenza, riassume tutti i principi essenziali connessi all’applicazione dell’art. 126 bis Cds espressi dalla più autorevole giurisprudenza degli ultimi anni ed affermati nelle precedenti circolari in materia, in cui sono state fornite le linee guida per la difesa dell’Amministrazione nei numerosi contenziosi.
Dunque il MIT, con la Circolare in commento, invita gli Uffici competenti ad una puntuale difesa dell’Amministrazione in giudizio stante l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia che rende ampiamente superabile il motivo di ricorso fondato sulla mancanza della comunicazione di decurtazione.
In allegato:
Circolare MIT Prot. n. 27731 del 11092019