Sono stati pubblicati in data 27.5.2020 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea gli atti legislativi che compongono il pacchetto delle misure temporanee di aiuto per il settore dei trasporti, come approvati da Parlamento europeo e Consiglio.
Le misure di interesse riguardano i seguenti temi:
- Diritti d’uso dell’infrastruttura portuale
- Rinnovo o proroga della validità di taluni certificati, licenze ed autorizzazioni e rinvio di alcune attività (ad esempio: CQC, patenti di guida, revisioni)
- Quarto pacchetto ferroviario – Proroga dei periodi di recepimento.
Di seguito la sintesi dei singoli provvedimenti:
- REGOLAMENTO (UE) 2020/697 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire all’ente di gestione di un porto o all’autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale nel contesto dell’epidemia di COVID-19
L’epidemia di COVID-19 sta avendo gravi ripercussioni negative sul settore del trasporto marittimo. Le gravi conseguenze per i servizi di trasporto marittimo e per l’uso dell’infrastruttura portuale sono state dilaganti dall’inizio di marzo 2020 e continueranno probabilmente per tutto il 2020.
A norma del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri devono provvedere affinché i diritti d’uso dell’infrastruttura portuale siano riscossi. Il regolamento (UE) 2017/352 non prevede alcuna eccezione all’obbligo di riscossione dei diritti d’uso.
Alla luce della rilevanza delle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 è opportuno consentire all’ente di gestione di un porto o all’autorità competente di decidere di rinunciare al pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 ottobre 2020, di sospenderlo, di ridurlo o di rinviarlo. Tuttavia, il presente regolamento non interferirà con l’organizzazione portuale degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter mantenere la competenza di regolamentare l’adozione di tali decisioni da parte dell’organismo di gestione di un porto o dell’autorità competente. Tale rinuncia al pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, o la relativa sospensione o riduzione o il relativo rinvio dovrebbero essere concessi in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria.
E’ stata approvata quindi una modifica all’art. 21 del Regolamento UE 2017/352. “L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può decidere di non riscuotere, di sospendere, o di ridurre, i diritti d’uso di un’infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, o di rinviarne il pagamento. Gli Stati membri possono decidere che tali decisioni rispettino i requisiti all’uopo fissati nel diritto nazionale”. Non si applica l’obbligo di informare gli utenti dell’infrastruttura portuale di eventuali modifiche della natura o del livello dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data in cui tali modifiche cominciano a produrre effetti (ex art. 13 par. 5 Reg UE 2017/352).
Clicca qui per il testo del Regolamento in italiano: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0697&from=IT
- REGOLAMENTO (UE) 2020/698 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2020 recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti
A causa della pandemia, i trasportatori e gli altri soggetti interessati possono non essere in grado di espletare le formalità e le procedure necessarie riguardanti il rinnovo o la proroga di certificati, licenze o autorizzazioni o completare adempimenti necessari per mantenerne la validità. Allo stesso modo gli Stati Membri possono non essere in grado di conformarsi agli obblighi per garantire che le richieste siano trattate entro la scadenza dei termini.
Per la maggior parte delle misure in commento si precisa che qualora uno Stato non abbia avuto particolari esigenze tali da rendere impraticabili i rinnovi cui le norme si riferiscono, lo Stato può decidere di non applicare tale proroga (previa comunicazione alla Commissione che ne informa gli altri Stati Membri e pubblica un avviso nella G.U.) senza tuttavia ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori stranieri che invece abbiano fatto affidamento su tale proroga.
Inoltre per tutte le misure, eccezione fatta per quella relativa alla Direttiva 2003/59/CE per la quale il termine della richiesta di proroga motivata è fissato al 15.07.2020 (cfr meglio infra) – è prevista la possibilità che gli Stati Membri possono richiedere una ulteriore proroga alla Commissione entro il 1° Agosto 2020 non superiore a sei mesi.
- Sono prorogati i termini relativi alla Direttiva 2003/59/CE che stabilisce le norme applicabili alla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri:
- Attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato CIP – che in base alle disposizioni sarebbe scaduto tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020 – per un periodo di sette mesi.
- Validità marcatura “Codice Armonizzato 95” dell’Unione apposto sulle patenti di guida o sulla carta di qualificazione del conducente per un periodo di sette mesi.
- Validità delle carte di qualificazioni – che sarebbero scadute tra 1° febbraio e 31 agosto 2020 – per un periodo di sette mesi.
- Qualora gli Stati Membri ritenessero impraticabile la partecipazione alla formazione o l’apposizione della marcatura del codice 95 anche dopo il 31 agosto 2020 – causa Covid – possono presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga da trasmettere alla Commissione entro il 15 luglio 2020. Tale proroga non potrà essere superiore a sei mesi.
- Sono prorogati i termini previsti dalla Direttiva 2006/126/CE che stabilisce norme riguardanti la patente di guida :
- Validità patenti di guida – in scadenza nel periodo 1° febbraio 31 agosto – per sette mesi rispetto alla data di scadenza fissata.
- Gli Stati Membri possono presentare alla Commissione entro il 1° Agosto 2020 una richiesta di proroga non superiore a sei mesi.
- Sono prorogati i termini del Regolamento UE 165/2014 che stabilisce norme riguardanti i tachigrafi nel settore dei trasporti su strada:
- Le ispezioni periodiche che avrebbero dovuto essere effettuate tra il 1º marzo 2020 e il 31 agosto 2020 sono da effettuarsi entro sei mesi dalla data in cui avrebbero dovuto effettuarsi.
- Qualora il conducente chieda rinnovo della carta del conducente – nel periodo marzo/agosto – le Autorità la rilasciano entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino alla ricezione della nuova si applicano le disposizioni ex art. 35 paragrafo 2, a condizione che si dimostri la richiesta di rinnovo. Stesso procedimento si applica per la sostituzione della carta del conducente.
- Sono prorogati i termini della Direttiva 2014/45 che stabilisce norme relative ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi:
- Proroga di sette mesi dei termini per i controlli tecnici che avrebbero dovuto essere effettuati tra il 1°febbraio 2020 e il 31.08.2020.
- Validità dei certificati di revisioni – in scadenza tra il 1°febbraio 2020 e il 31.08.2020 – prorogata per un periodo di sette mesi.
- Sono prorogati i termini previsti dal Regolamento CE 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada:
- In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora l’autorità competente constati sulla base dei conti annuali e delle attestazioni di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento summenzionato per gli esercizi contabili che coprono interamente o parzialmente il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020 che un’impresa di trasporto non soddisfa il requisito relativo all’idoneità finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento suddetto, il termine fissato dall’autorità competente durante tale periodo ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento non è superiore a dodici mesi.
- Inoltre in deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora entro la data di entrata in vigore del presente regolamento constati che un’impresa di trasposto non soddisfa il requisito dell’idoneità finanziaria di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento e abbia assegnato all’impresa di trasporto un termine per regolarizzare la situazione, l’autorità competente può prorogare tale termine, purché il termine non sia scaduto al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. Il termine così prorogato non può superare i dodici mesi.
- Sono prorogati i termini del Regolamento 1072/2009 CE che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada:
- Validità licenze comunitarie e validità attestati del conducente – in scadenza tra il 1°marzo 2020 e il 31.08 2020 – prorogate per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.
- Sono prorogati i termini della Direttiva UE 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie:
- Rinnovo certificati di sicurezza unici e autorizzazioni di sicurezza – in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31.08.2020 – prorogati per sei mesi.
- Sono prorogati i termini della Direttiva 2004/49 CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie:
- I termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31.08.2020 sono prorogati per sei mesi.
- Sono prorogati i termini della Direttiva 2007/59 CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell’Unione:
- La validità delle licenze in scadenza – nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 agosto 2020 – sono prorogate per sei mesi.
- I termini relativi ai controlli periodici in scadenza nel periodo compreso tra il tra il 1° marzo 2020 e il 31.08.2020 si considerano prorogati di sei mesi.
- Sono stati prorogati i termini della Direttiva 2012/34 UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico:
- qualora l’autorità preposta al rilascio della licenza abbia prescritto che questa sia oggetto di riesame a intervalli regolari, i termini relativi all’effettuazione del riesame a intervalli regolari che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero altrimenti scaduti o scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi.
- la validità delle licenze temporanee che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi a partire dalla data di scadenza su di esse indicata.
L’autorità preposta al rilascio delle licenze decide sulle richieste presentate nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2020 e il 31 agosto 2020 entro nove mesi dalla data in cui sono state fornite le informazioni necessarie
Trattamento delle licenze delle imprese ferroviarie – Direttiva 2012/34 UE in caso di non conformità ai requisiti di idoneità finanziaria:
- In deroga all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, qualora constati, sulla base di una verifica di cui a tale disposizione, effettuata nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, che un’impresa ferroviaria non è più in possesso dei requisiti in materia di capacità finanziaria di cui all’articolo 20 di tale direttiva, l’autorità preposta al rilascio delle licenze può, prima del 31 agosto 2020 , decidere di non sospendere o non revocare la licenza dell’impresa ferroviaria in questione a condizione che non sussistano rischi per la sicurezza e che vi sia la prospettiva realistica di un soddisfacente risanamento finanziario dell’impresa ferroviaria nei sei mesi successivi.
- Sono stati prorogati i termini della Direttiva 96/50 CE che stabilisce i requisiti per il conseguimento dei certificati di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nell’Unione nel settore della navigazione interna:
- Proroga dei termini per sottoporsi alle visite mediche – che sarebbero scaduti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 agosto 2020 – si considerano prorogati per sei mesi.
- Sono stati prorogati i termini della Direttiva 2016/1629 UE che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.
- Proroga di sei mesi della validità dei certificati dell’Unione per navigazione interna – che sarebbero scaduti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 agosto 2020.
- La validità dei documenti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima del 6 ottobre 2018, che in base alle disposizioni del suddetto articolo sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sei mesi.
- Sono stati prorogati i termini del Regolamento CE 725/2004 relativo al rafforzamento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali:
- i termini per l’effettuazione della revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati fino al 30 novembre 2020.
- gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di varie attività di addestramento che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020.
- Sono stati prorogati i termini della Direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza dei porti:
- i termini per l’esecuzione del riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 novembre 2020.
Clicca qui per il testo del Regolamento in italiano: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&from=IT (omnibus)
- DIRETTIVA (UE) 2020/700 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2020 recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (relativo al 4° pacchetto ferroviario)
A norma dell’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di tali direttive entro il 16 giugno 2019.
Tuttavia, gli Stati membri avevano la possibilità di prorogare il termine di recepimento di un anno. Diciassette Stati membri hanno notificato alla Commissione e all’Agenzia ferroviaria dell’Unione europea di aver prorogato il termine di recepimento delle direttive al 16 giugno 2020.
A causa della situazione straordinaria e imprevedibile venuta a crearsi con l’epidemia di COVID-19, alcuni di questi Stati membri stanno incontrando difficoltà a completare il lavoro legislativo entro i termini previsti per il recepimento e rischiano pertanto di non rispettarli. Questa lacuna potrebbe determinare un’incertezza giuridica per l’industria ferroviaria, le autorità nazionali e l’Agenzia, per quanto riguarda la legislazione da applicarsi in tema di interoperabilità e sicurezza delle ferrovie. L’impossibilità di alcuni Stati membri di recepire le direttive in conseguenza dell’epidemia di COVID-19 comporta conseguenze negative per il comparto ferroviario.
Dal momento che la COVID-19 si è sviluppata durante la fase finale dell’adozione delle misure nazionali di recepimento delle direttive, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo ulteriore per completare il procedimento di recepimento.
E’ stata approvata una modifica delle direttive: i termini per il recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 sono prorogati fino al 31 ottobre 2020.
Clicca qui per il testo della Direttiva in italiano: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0700&from=IT