L’INAIL ha pubblicato la Circolare n. 21 del 18.5.2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità) in materia di sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia). Integrazioni alla circolare INAIL 27 marzo 2020 n. 11. Istruzioni operative”, con la quale fornisce istruzioni operative, anche ad integrazione di quelle già pubblicate con la circolare 27 marzo 2020 n. 11, in merito alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi e in linea con le modifiche operate dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del decreto “Cura Italia”. La circolare riepiloga i soggetti che possono usufruire della sospensione dei premi per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza di una riduzione del fatturato (del 33 per cento o del 50 per cento, a seconda che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite), rispetto ai mesi di marzo e aprile del periodo d’imposta precedente. Inoltre specifica in premessa che “in relazione alle anticipazioni di stampa riguardanti il rinvio a settembre della ripresa dei versamenti sospesi contenuto nel cosiddetto decreto “Rilancio” e alle modifiche al periodo di validità del documento unico di regolarità contributiva, di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 apportate dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e oggetto di ulteriore intervento nel medesimo decreto “Rilancio”, si fa riserva di ulteriori istruzioni”.
Fonte Sito web INAIL
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