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CORONAVIRUS – Decreto MIT prot. 0000050 del 10.3.2020: Proroga al 30.6.2020 dei termini di cui agli artt. 121 e 122 Codice della Strada

Facendo seguito alla Circolare ALIS Prot. 27/20 del 12.3.2020 in riferimento alla firma da parte del Ministro De Micheli di due decreti per la proroga della validità della CQC e dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose e quella del permesso provvisorio di guida, si comunica che la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha pubblicato il Decreto prot. 0000050 del 10.3.2020 che, all’articolo 1, dispone la “Proroga dei termini di cui agli articoli 121 e 122 del codice della strada”.
Infatti, a seguito della sospensione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida presso gli Uffici motorizzazione civile, prevista dai DPCM 8.3.2020 e 9.3.2020 per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove, il provvedimento dispone che:
“1. Le prove di valutazione delle cognizioni, dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, da effettuarsi nel termine semestrale previsto dall’art. 122, comma 1 del codice della strada entro il 30 aprile 2020, possono svolgersi, senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, entro il 30 giugno 2020, previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

2. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Sulle predette autorizzazioni, sarà annotato, a cura del competente Ufficio Motorizzazione civile, l’indicazione “AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020”.

Fonte Sito web Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Link di riferimento
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