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CORONAVIRUS – Messaggio INPS n. 2183 del 26.5.2020: DL Rilancio. Termine presentazione domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. Prime indicazioni

L’INPS ha pubblicato in data 26.5.2020 il messaggio n. 2183 avente ad oggetto “Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio): termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. Prime indicazioni“.
Con il presente messaggio l’INPS ricorda che il DL Rilancio contiene modifiche all’impianto regolatorio in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, in particolare modificando i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario. Al fine di consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, l’articolo 68, comma 1, lett. d), del DL RIlancio ha inserito all’articolo 19 del DL Cura Italia il comma 2-ter, che ha fissato al 31.5.2020 il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020. Il medesimo articolo 68, comma 1, lett. d), ha introdotto anche il comma 2-bis dell’articolo 19 del DL Cura Italia che, attraverso il richiamo al termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 dell’articolo 19, introduce una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine.
In relazione alla portata della norma, si precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o as-segno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).
In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall’articolo 68 del citato D.L. n. 34/2020, sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.

Fonte
Sito web INPS

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