E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L277 del 26.8.2020 la
“Decisione (UE) 2020/1219 della Commissione, del 20 agosto 2020, che autorizza l’Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio”, la quale sulle misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5.
In considerazione del fatto che:
- L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga i termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CIP) che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. L’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione.
- L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/698 proroga la validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all’allegato II della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.
Nello specifico, la Commissione ha adottato la seguente decisione:
- L’Italia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ai fini dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
- L’Italia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/698.
Fonte
Sito web Eur lex
Link
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