Con la recente Ordinanza n. 18805 del 12.07.2019 la Corte di Cassazione Civile ha affrontato il tema della legittimazione passiva della Prefettura nei giudizi di opposizione a verbale di infrazione stabilendo che è ammessa la costituzione della Prefettura tramite un proprio funzionario delegato. Ha ritenuto infatti la Cassazione che la delega, anche se non equiparabile alla procura, si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni riferibile anche ad una generalità indistinta di controversie future.
In particolare, nella fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 171 comma III c.p.c. “perché nessuna delega era presente nel fascicolo e la stessa doveva essere conferita per iscritto”.
La Corte di Cassazione, nel rilevare preliminarmente che la sentenza di appello aveva ritenuto sufficiente la costituzione della Prefettura tramite funzionario delegato, senza peraltro che fossero state formulate contestazioni, ha dichiarato infondata la censura chiarendo che:
“Risulta, invero, che la Prefettura si costituì in udienza depositando copia del verbale e delle controdeduzioni della polizia stradale e la sentenza ha ritenuto sufficiente la semplice dichiarazione del funzionario delegato di stare in giudizio in tale qualità in quanto la delega, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4, non è equiparabile alla procura ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalità indistinta di controversie future (Cass. 24.4.2010 n. 9842). In senso conforme cfr. Cass. 7.5.2018 n. 10867”.